L’accesso civico (semplice) è il diritto di “chiunque” di richiedere dati, informazioni e documenti eventualmente non pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di ART-ER. Costituisce quindi un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.
Tutte le richieste di informazioni inerenti comunque agli obblighi di pubblicazione pervenute attraverso l’istituto dell’accesso civico saranno tempestivamente prese in carico e, previa anonimizzazione dei dati personali, pubblicate nella sezione Società trasparente, corredate in seguito dalle risposte e dall’esito delle eventuali azioni realizzate.
Procedimento
Nel caso in cui ART-ER non adempia agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le richieste di accesso civico devono essere presentate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Chiunque ha il diritto di richiedere ad ART-ER inadempiente la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
ART-ER, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. Qualora ART-ER non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere con istanza al Presidente del CDA.
È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Istanza di accesso civico
Il soggetto incaricato, secondo la normativa vigente, del ricevimento delle istanze di accesso civico semplice è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La richiesta di accesso civico può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: accessocivico@art-er.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: art-er@legamail.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ART-ER, Via G.B. Morgagni 6, 40122 Bologna (BO);
- tramite fax al n. 051/6450390
- con consegna diretta presso la segreteria di direzione, 1° piano, Via Grabinsky 1, 40122 Bologna.
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Richiesta in caso di inerzia – Potere sostitutivo
Il potere sostitutivo in caso di inerzia è attribuito al Presidente, in quanto legale rappresentante dell’Organo di indirizzo politico della società.
La richiesta al soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia può essere presentata:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: presidenza@art-er.it
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: art-er@legamail.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Presidenza di ART-ER s.cons.p.a. c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna, Via P. Gobetti, 101, 40129, Bologna
- tramite fax al n. 051 6398131
- con consegna diretta presso la Presidenza, c/o CNR – Area della Ricerca di Bologna, Via P. Gobetti, 101, 40129, Bologna.
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ultimo aggiornamento: 13/01/2022